La Costituzione non legittima il “non voto”


Che il ricorso contro il referendum del 18 novembre avesse poche possibilità di essere accolto, l’Union Valdôtaine lo aveva intuito, tanto che questo pomeriggio – 30 ottobre – appena prima del pronunciamento del giudice Paolo De Paola, che ha confermato la legittimità della consultazione popolare, il presidente unionista Ego Perron aveva sciolto la riserva sull’indicazione di (non) voto da parte del movimento autonomista.

Come gli altri partiti di maggioranza (e con la coraggiosa eccezione di Vincenzo Caminiti, assessore comunale della Stella Alpina – adesso aspettiamo altre voci fuori dal coro, ché in tanti abbiamo figli e nipoti da tutelare), e come in occasione del referendum propositivo del 2007, l’Union Valdôtaine chiede ai cittadini valdostani di non esprimersi, di lasciare che siano gli altri a decidere per loro.

Per giustificare tale indicazione, Perron cita la Costituzione italiana («La possibilità del non voto è prevista dall’articolo 75 della Costituzione», ha spiegato) e si sbilancia fino a definire l’astensione «un’opzione pienamente democratica».

Ma cosa dice l’articolo 75 della Costituzione? Lo copincollo tal quale dal sito del Quirinale:

È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Sia pure in un contesto diverso (l’articolo parla infatti del solo referendum abrogativo, in quanto quello propositivo esiste unicamente in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano e oltretutto è stato introdotto successivamente alla stesura della Carta costituzionale), l’articolo contempla sì l’eventualità che il quorum non sia raggiunto, ma si limita a questo, guardandosi bene dal suggerire che sia legittimo ricorrere all’astensione per procurare la bocciatura di un quesito (indica insomma una possibilità di fatto, non di diritto). E tanto meno legittima l’invito a non recarsi alle urne rivolto alla popolazione da partiti con responsabilità istituzionali.

Anche per il referendum varrà allora il dettato dell’articolo 48 della Costituzione, che definisce «dovere civico» l’esercizio del voto. Del resto, ora la scelta è nelle nostre mani e prima o poi dovremo pur dimostrare, all’Union Valdôtaine e a noi stessi, di essere cittadini, non buoi.

>>> L’immagine di questo articolo raffigura Ego Perron, presidente dell’Union Valdôtaine, immortalato dal pennello di Marc Chagall nell’atto di ricevere una copia della Costituzione italiana.

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Una risposta a La Costituzione non legittima il “non voto”

  1. Francesco Lucat scrive:

    E’ proprio somigliantissimo. Ecezionale Chagall

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