Leggo
che il «legittimo impedimento», da oggi legge dello Stato, permetterà al
Presidente del Consiglio e a tutti i ministri, qualora imputati in
procedimenti penali, di rinviare il proprio processo se impediti «a
comparire nelle udienze dei procedimenti» a causa della propria attività
istituzionale.
Sbaglierò, ma temo che di questo passo, di rinvio in rinvio, un
Presidente del Consiglio, oppure un ministro, colpevole di corruzione o
di qualunque altro tipo di reato, potrà finire l’intera legislatura
senza comparire una sola volta in tribunale, avendo così il modo (ma forse son malevolo) d’inquinare le prove o di cambiare
direttamente le leggi, magari con un decreto.
Significa, oltretutto,
che l’attività illecita imputata a un membro del governo potrebbe
continuare indisturbata, finché le porte di Palazzo Chigi non si
chiuderanno per sempre alle sue spalle. Solo allora, verosimilmente,
verrà meno l’impedimento «a comparire nelle udienze dei procedimenti».
Ragionamento
1: la sentenza interpretativa
Se i poteri dello Stato hanno
pari dignità fra loro e se il potere esecutivo (il governo) ha ritenuto
di poter mettere una pezza al mancato rispetto delle regole di
presentazione delle liste elettorali con apposito decreto
«interpretativo», suggerisco allora al potere giudiziario (la magistratura) di emettere una bella sentenza
«interpretativa», che spieghi in altro modo la legge sul «legittimo
impedimento», dimostrando alla fine l’illegittimità del medesimo.
"Ragionamento"
2: un "sms aperto"
Quella che segue è una lettera
aperta al Presidente del Consiglio. La sua brevità m’impone, tuttavia,
di considerarla, più che una lettera, un sms.
Gentile
Presidente, non ho capito bene il «legittimo impedimento». Urge decreto
interpretativo. Distinti saluti, Mario Badino (cittadino italiano)
Pubblico, di seguito,
il testo di legge.
Testo
unificato della Commissione
Disposizioni in materia di impedimento a
comparire in udienza
Art. 1.
1. Soppresso.
2. Per il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce legittimo
impedimento, ai sensi dell’articolo 420-ter del codice di procedura
penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale
imputato o parte offesa, il concomitante esercizio di una o più delle
attribuzioni previste dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e
dal regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive
modificazioni, delle attività preparatorie e consequenziali, nonché di
ogni attività comunque connessa alle funzioni di governo.
3.
Per i Ministri l’esercizio delle attività previste dalle leggi e dai
regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni costituisce legittimo
impedimento, ai sensi dell’articolo 420-ter del codice di procedura
penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati
o parti offese.
4. Quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi
precedenti, il giudice, su richiesta di parte, rinvia il processo ad
altra udienza.
5. Ove gli uffici di appartenenza attestino che
l’impedimento è continuativo in relazione alle funzioni svolte, il
giudice rinvia ad udienza successiva al periodo indicato. Ciascun rinvio
non può essere superiore a sei mesi.
6. Il corso della
prescrizione rimane sospeso per l’intera durata del rinvio, secondo
quanto previsto dall’articolo 159, primo comma, numero 3), del codice
penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice
penale.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
NULLA LEX SINE POENA … quali pene sono previste per coloro che non rispettano il decreto legge? Campane senza batacchio non squillano !
Perché non sono previste sanzioni penali per i magistrati che non applicano la legge,che adottano comportamenti e scelte ideologiche- politiche indirizzate contro il governo ,che rendono ancor più precario il già carente equilibrio tra i poteri dello Stato?
Io prendo sempre per buone le intenzioni di chi commenta. E’ anche vero, però, che sono del tutto convinto che NON sia in atto alcuna persecuzione giudiziaria nei confronti di Berlusconi, il quale – però – cerca di smantellare il sistema della giustizia italiana per evitare il carcere, avendo effettivamente commesso reati, alcuni dei quali già dimostrati, anche se prescritti o derubricati. Perciò perché invocare pene contro i magistrati? Se non applicano la legge è solo perché il governo si crea degli scudi che lo impediscono…