Non è reato toccare le colleghe

 
 Provate fastidio quando qualcuno vi mette addosso le mani?
 Magari gli dite di piantarla, ma non ottenete nulla?
 La cosa va avanti fino alla denuncia?
 Avete sbagliato tutto.
 
 Dovevate mettervi nei panni della persona in questione e cercare di studiarne le motivazioni.
 
 Non siete d’accordo? Eppure è quanto lascia intendere la sentenza 30969 della Cassazione, che conferma l’assoluzione in appello di un lavoratore (condannato in primo grado a un anno e due mesi), denunciato per aver ripetutamente toccato le proprie colleghe.
 
 Il lavoratore, è emerso in tribunale, «era solito praticare scherzi di cattivo gusto toccando le colleghe di lavoro e così ponendo in essere un comportamento di certo poco raffinato e abituale». Eppure, dalle testimonianze è risultato che in tale comportamento non c’era alcuna «ebbrezza sessuale»; che l’uomo, toccando le colleghe, «non voleva soddisfare la propria libido».
 
 Di qui l’assoluzione, perché «il fatto non sussiste».
 
 Obiezione 1
 Come si fa a determinare le motivazioni che spingono una persona al contatto fisico? L’avvocato difensore ammette che il suo cliente «era solito abbracciare con trasporto tutte le colleghe», ma asserisce che «tutto avveniva per affetto, non per soddisfare istinti sessuali». Perché dovremmo credergli?
 
 Obiezione 2
 Se un gesto, anche affettuoso, non è gradito, chi ci dà il diritto di prolungarlo o di reiterarlo? La semplice educazione dovrebbe portarci subito a fare un passo indietro (non solo metaforicamente) e chiedere scusa. Ma
grave è soprattutto l’aver spostato l’attenzione dal fatto in sé (un comportamento non gradito che invade la sfera intima di un’altra persona) allo studio delle motivazioni di chi quella condotta ha tenuto.
 
 Come dire: se mi metti una mano sul culo perché provi desiderio sessuale, posso denunciarti; se invece lo fai in amicizia (ma l’hai deciso tu!!), allora va bene così. La vittima si trasformi in psicologo e cerchi di valutare non i danni che ha subito, ma le motivazioni di chi li ha prodotti. È uno dei tanti modi in cui si può trasformare in colpevole chi ha subito un torto; in perseguitato chi lo ha inflitto. Mi ricorda quando la ragazza molestata «in fondo se l’è voluto» perché «guarda come va vestita», o quel ragazzo napoletano perseguitato dai compagni di classe a Treviso perché meridionale. «Ha difficoltà ad accogliere la diseducazione diffusa che può essere dirompente» è stata l’analisi della dirigente scolastica. Quasi che non riuscire ad accettare la «diseducazione», la prepotenza, le molestie o il bullismo fosse un limite del perseguitato.

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7 risposte a Non è reato toccare le colleghe

  1. fikasicula scrive:

    ehi, visto che schifo?
    ne ho parlato anch’io. ho appena linkato il tuo post che da un punto di vista interessante estensibile a qualunque genere. anche per un uomo, se ti da fastidio essere toccato non si vede perchè altri debbano avere accesso al tuo corpo.

    ciao

  2. Mario scrive:

    Esattamente. Qui la cosa vergognosa è che “contano” le intenzioni, le motivazioni di chi allunga le mani, non il semplice diritto a essere lasciati in pace. Quasi che tutt* – perché no?, anche indipendentemente dal sesso – dovessimo essere sempre “a disposizione” dell’altrui diritto a sfogare il proprio temperamento.

  3. fikasicula scrive:

    ma hai visto quest’altra notizia?

    a propoito di scuole, ricordi no?

    che brutta aria che tira!

  4. Mario scrive:

    L’ho vista, l’ho vista… Se riesco a buttare giù qualcosa che abbia un minimo di senso, lo pubblico. In ogni caso è una gran schifezza!

  5. garantista scrive:

    io vorrei far presente due cose:

    1) in veneto non si tratta di un provvedimento anti-meridionali ma anti-furbi. le regioni dovevano abilitare un tot di presidi. il veneto ha abilitato il numero richiesto, altre regioni hanno abilitato il numero tot + N ,andando fuori norma . Ad un successiva richiesta di presidi in veneto perchè dovrebbero esser accettati i presidi delle regioni che non hanno rispettato la normativa? chi fa il furbo deve essere premiato? si rifaccia il concorso od al limite si favorisca il locale.

    2) il caso della violenza. si tratta di una sentenza che riguarda un singolo caso , non una norma generale. Il caso era quello di un extracomunitario che usava abbracciare i colleghi e le colleghi. La denuncia per violenza(??) sessuale era di una singola collega su un singolo episodio. Si è deciso che il fatto non sussite, che la toccata al seno era casuale.
    Vorrei però tanto chiedere: qualora l’uomo fosse stato condannato a quanto doveva essere condannato? considerando che meno di 3 anni non si scontano e che per omicidio se ne scontano in concreto 15 .
    La seconda domanda: non sarebbe il caso di insegnare agli extracomunitari a rispettare le abitudini locali ?

  6. Mario scrive:

    Rispondo:

    1) So che la giustificazione che la regione Veneto ha dato al provvedimento è quella che hai detto tu. Penso di scrivere un articolo ponderato sulla questione, questo parla di altro. Ma SE c’è stata scorrettezza da parte di altre regioni esistono precise strutture cui rivolgersi, non è però possibile negare il diritto d’accesso a una graduatoria pubblica a cittadini in base alla loro residenza. Si sta trasmettendo l’impressione che questo Stato, più che uno Stato, sia un insieme di principati, ognuno per sé, ognuno con le SUE regole e i SUOI cittadini. L’accento posto sui presidi MERIDIONALI (in gnerale i non veneti, ma i meridionali sono stati citati esplicitamente) è stato giustificato con il fatto che sono i più numerosi, ma nel contesto attuale (negheresti la deriva antimeridionalista in corso nel nord di questo simpatico Paese?) mi sembra l’ennesimo invito a una contrapposizione tra due gruppi diversi: i buoni e i cattivi, gli onesti e i furbi, come se il settentrione avesse l’esclusiva dei buoni sentimenti e delle rette condotte…

    2) La sentenza della Cassazione riguarda per forza un singolo caso, ma in giurisprudenza una sentenza può costituire un precedente. Magari la persona in questione non voleva fare «violenza», ma non può passare il concetto per cui se tu m’infastidisci io posso impedirtelo solo se lo stai facendo di proposito. Esistono differenze, a livello di giudizio, a seconda delle motivazioni, delle modalità, dell’entità di un reato. Esistono circostanze attenuanti e altre aggravanti, la giurisprudenza non l’ho inventata io. Che pena gli avrei dato? Quella prevista dalla legge. Ma anche se la legge prevedesse una semplice ammenda, non può comunque passare il concetto per cui chi subisce un torto è cornuto e mazziato… Quanto al fatto che la persona di cui parliamo sia extracomunitaria, come rilevi, io l’avevo taciuto apposta. L’enfasi che poniamo sulla nazionalità di chi commette un reato è una maniera per scagionare gli italiani (sono la maggioranza) che tengono gli stessi comportamenti. Quindi, nel caso specifico, sembra che le «abitudini locali» siano pienamente rispettate.

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